Art. 9. Albo regionale delle aziende biologiche 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale - Settore produzione agricola, l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni: 1) produttori agricoli; 2) preparatori; 3) raccoglitori dei prodotti spontanei. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in: a) aziende biologiche; b) aziende in conversione; c) aziende miste. 2. L'iscrizione all'albo e' obbligatoria per accedere ai benefici di cui alla presente legge ed e' condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica. 3. La Giunta regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.