Art. 9.
               Albo regionale delle aziende biologiche
 
  1.  E'  istituito  presso l'Assessorato regionale allo sviluppo del
sistema agricolo e del mondo rurale -  Settore  produzione  agricola,
l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte
sezioni:
   1) produttori agricoli;
   2) preparatori;
   3) raccoglitori dei prodotti spontanei.
  La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in:
   a) aziende biologiche;
   b) aziende in conversione;
   c) aziende miste.
  2.  L'iscrizione  all'albo e' obbligatoria per accedere ai benefici
di cui alla presente legge ed e' condizione indispensabile per godere
delle agevolazioni previste dalla normativa  vigente  in  materia  di
agricoltura biologica.
  3. La Giunta regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale
delle   aziende  che  sono  state  interessate  da  un  provvedimento
definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.