Art. 2. Modifica all'art. 5 1. Il comma 7 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalita' turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.". 2. Il comma 8 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.". 3. Il comma 9 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito dal seguente: "9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonche' per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.".