Art. 2.
                         Modifica all'art. 5
 
  1. Il comma 7 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata
dal  Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e' sostituito
dal seguente:
   "7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano  di  settore
per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli
attracchi,  possono  essere  consentiti  solo  in ambiti circoscritti
attrezzati a finalita' turistiche, previsti nei piani regolatori o in
apposite varianti ad essi.".
  2. Il comma 8 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e'  sostituito
dal seguente:
   "8.   Nella  fascia  di  rispetto  di  cui  al  comma  1  comunque
classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole  attrezzature
a  carattere  provvisorio  limitate  alla  balneazione  e al ristoro.
L'ente  preposto  alla  tutela  del  vincolo  subordina  la  relativa
autorizzazione  all'adozione  da  parte  dei  comuni  di  un piano di
utilizzazione dell'arenile.".
  3. Il comma 9 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 e'  sostituito
dal seguente:
   "9.  Previo  parere  dell'organo preposto alla tutela del vincolo,
sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per  le  attrezzature
portuali,  per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei
parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo  studio  dei
fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina,
per  le  opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione deve
essere necessariamente localizzata nei  territori  costieri,  nonche'
per    le    opere   destinate   all'allevamento   ittico   ed   alla
molluschicoltura.  I progetti delle opere di cui  al  presente  comma
sono  corredati  dello  studio  di inserimento paesistico, di seguito
denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.".