Art. 9. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 6 luglio 1998 BADALONI Il visto del Comissario del Governo e' stato apposto il 26 giugno 1998. (Omissis).