Art. 9.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  127
della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 6 luglio 1998
                              BADALONI
  Il visto del Comissario del Governo e' stato apposto il  26  giugno
1998.
  (Omissis).