Art. 13.
                  Poteri sostitutivi della Regione
 
  1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione  di  singoli
atti  obbligatori  concernenti  le  funzioni  ad  essi  attribuite  o
delegate  dalla  presente  legge,  l'organo  regionale  di  controllo
provvede in via sostitutiva con le modalita' previste dalla normativa
vigente.
  2.  Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di
esercizio  in  violazione  delle  leggi,  degli  indirizzi  e   delle
direttive regionali, il potere sostitutivo e' esercitato dalla giunta
regionale  ai  sensi dell'art.  12, comma 3, della legge regionale 13
maggio 1985, n. 68.