Art. 23.
        Promozione dell'educazione e formazione professionale
       in materia ambientale e delle attivita' di volontariato
 
  1.  La  Regione,  anche  in  collaborazione con gli enti locali, le
associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori,
le istituzioni scolastiche, nonche'  gli  enti,  le  associazioni  di
categoria  e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel
settore, promuove  l'educazione  e  la  formazione  professionale  in
materia   ambientale,   tenuto   conto   del  quadro  di  riferimento
complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero  dei
rifiuti.
  2. La Regione, inoltre, promuove ed incentiva, tramite le province,
le  attivita'  di  volontariato  miranti  ad incrementare la raccolta
differenziata, la pulizia dai rifiuti di  boschi,  di  aree  lungo  i
corsi  d'acqua  e  i  litorali  e  di  aree  di particolare rilevanza
ambientale.  Tali attivita' possono essere disciplinate  da  apposite
convenzioni,   stipulate   con   le   associazioni   di  volontariato
riconosciute ai sensi della legge regionale n. 29/1993,  nonche'  con
le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 349/1986.