Art. 27.
                    Efficacia dei piani esistenti
 
  1. In  attesa  dell'approvazione  del  primo  piano  regionale  dei
rifiuti  di cui all'art. 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti
piani provinciali producono i loro effetti:
   a) la prima annualita' del programma  di  cui  alla  delibera  del
consiglio  regionale n. 353/1997 e le linee guida per la elaborazione
dei  piani  provinciali  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  alla
delelibera del consiglio regionale n. 96/1996;
   b)  i  piani  provinciali  adottati  dalle  province, alla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale
n.  38/1995, previa verifica di conformita' di cui all'art.  11  alle
linee-guida  indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del
decreto legislativo n. 22/1997.