Art. 29.
     Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento
          e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche
 
  1.  La  Regione  o  la Provincia, secondo quanto previsto dall'art.
28, comma 1, autorizzano l'esercizio deli impianti di  smaltimento  e
recupero  dei  rifiuti urbani e delle discariche di cui all'art.  28,
con le modalita' indicate nell'art. 16.
  2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli  impianti
e  delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la
determinazione delle tariffe e della quota percentuale della  tariffa
dovuta   dagli   eventuali   comuni   utenti   al   soggetto  gestore
dell'impianto  o  della  discarica   a   favore   del   comune   sede
dell'impianto  o della discarica stessi, che deve essere compresa tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa.
  3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla prestazione,
da parte dei soggetti gestori degli impianti e delle  discariche,  di
idonee garanzie fidejussorie.