Art. 29. Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche 1. La Regione o la Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, autorizzano l'esercizio deli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all'art. 28, con le modalita' indicate nell'art. 16. 2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla prestazione, da parte dei soggetti gestori degli impianti e delle discariche, di idonee garanzie fidejussorie.