Art. 37.
              Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
 
  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per la
gestione dei  rifiuti  di  cui  all'art.  26,  i  comuni,  singoli  o
associati, attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani,  in  conformita'  alla  delibera  del  consiglio regionale n.
96/1996.
  2.  La  Regione  approva  specifici  interventi  finalizzati   alla
raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani da parte delle province e
dei comuni.
  3. Sono fatte salve le iniziative in materia, attivate dalla giunta
regionale alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
nell'ambito  delle  misure  di  cui  all'obiettivo 5B del regolamento
(CEE) n. 2081/1981.