Art. 5.
               Funzioni amministrative delle province
 
  1. Sono attribuite alle province:
   a) l'adozione  dei  piani  provinciali  per  l'organizzazione  dei
servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli
per   la   raccolta   differenziata,   di  seguito  denominati  piani
provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti
e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di  gestione  dei
rifiuti;
   b)  il  coordinamento  dei  comuni  ricadenti  nello stesso ambito
territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione  unitaria
dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 12;
   c)    l'attivita'    di   controllo   sulla   corretta   gestione,
intermediazione e commercio dei rifiuti  nell'ambito  del  rispettivo
territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei
fanghi di depurazione, ed il controllo e la verifica degli interventi
di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti,
nonche'  l'irrogazione  delle sanzioni amministrative previste per la
violazione delle relative disposizioni, previste di cui al Titolo  V,
Capo  I,  del  decreto  legislativo  n.  22/1997,  fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera d);
   d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli  interventi
previsti  nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree
inquinate dai rifiuti;
   e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli  enti
sottoposti alle procedure semplificate di cui all'art. 20, nonche' la
verifica  ed  il  controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure stesse.
  2. Sono delegate alle province:
   a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione  dei
rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere
g)  ed  h)  e  dall'art.  6,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  nonche'
l'approvazione dei progetti  di  varianti  sostanziali  in  corso  di
esercizio;
   b)  l'autorizzazione  relativa alla realizzazione degli impianti e
delle varianti di cui alla lettera a);
   c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e
di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto  dall'art.    4,
comma  1,  lettere  g)  ed  h),  dall'art.  6,  comma 2, lettera c) e
dall'art.  20,  nonche'  delle  attivita'  di  raccolta,   trasporto,
stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura
di  cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attivita'
di raccolta e di eliminazione degli olii  usati  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
   d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.
  3.  Le  province  provvedono,  altresi',  all'acquisizione dei dati
inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine  di
delineare  la  situazione  quali-quantitativa  della  produzione  dei
rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei
rifiuti, nonche' dei piani provinciali.