Art. 8.
     Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica
      e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti
 
  1.   La   giunta   regionale,   previo    parere    del    comitato
tecnico-scientifico  per l'ambiente previsto dalla legge regionale n.
74/1991 e sentita la commissione consiliare competente, approva,  con
propria  deliberazione,  le  linee-guida  per  la predisposizione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai
rifiuti, definendo i contenuti essenziali dei progetti stessi.
  2. Con la deliberazione di cui al  comma  1,  la  giunta  regionale
provvede  anche  all'individuazione  delle  tipologie  di progetti di
bonifica o di messa in sicurezza non sottoposte ad approvazione.
  3. Le linee-guida sono pubblicate sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione (BUR).