Art. 8. Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti 1. La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti, definendo i contenuti essenziali dei progetti stessi. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la giunta regionale provvede anche all'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica o di messa in sicurezza non sottoposte ad approvazione. 3. Le linee-guida sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).