Art. 10.
                    Funzioni conferite ai comuni
 
  1. Relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani  di  cui
all'art.  3,  commi  2  e  3  sono  attribuite  ai comuni le seguenti
funzioni:
   a) redazione ed approvazione dei piani  urbani  del  traffico,  al
fine  di  assicurare un adeguato livello di mobilita' nell'ambito del
territorio comunale, sulla base degli indirizzi  della  Regione,  ivi
compresi  i  piani per la mobilita' delle persone handicappate di cui
all'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992;
   b) definizione della rete dei servizi minimi di propria competenza
e approvazione, d'intesa con la provincia  competente,  dei  relativi
programmi   triennali,   tenendo   conto  delle  risorse  finanziarie
attribuite dalla provincia stessa, privilegiando  l'integrazione  tra
le  varie modalita' e favorendo quella di minore impatto ambientale e
scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di
trasporto, quella che comporta i minori costi;
   c) far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4  e  5
del  decreto  legislativo  n.  422/1997,  previa  intesa con i comuni
limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in  territori
a  domanda  debole  ed  alla  possibilita'  di organizzare la rete di
servizi  di  linea  nelle  aree urbane e suburbane, diversificando il
servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;
   d)  promozione  dell'intesa  con  i  comuni   limitrofi   per   lo
svolgimento  dei  servizi  di  cui  ai  commi  2, lettere b) e c) e 3
dell'art. 3;
   e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi  a  quelli  di  cui
alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci;
   f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando
l'obbligo di:
    1)  istituire  un  conto  economico  distinto  per  i  servizi di
trasporto in gestione diretta;
    2) raggiungere il rapporto dello 0,35 tra ricavi  da  traffico  e
costi operativi;
    3)  applicare  le  procedure  di cui all'art. 19, comma 1 ove non
venga raggiunto il rapporto di cui al numero 2);
   g) affidamento dei servizi di competenza;
   h) vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita'  del
servizio e sui risultati del medesimo.
  2. Nel caso di servizi di cui all'art. 3, comma 3, qualora i comuni
non  provvedano a svolgere i servizi stessi, vi provvede la provincia
previa apposita convenzione con i comuni interessati.
  3. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:
   a) approvazione della rete dei servizi pubblici  di  gran  turismo
nel territorio di rispettiva competenza;
   b)  rilascio  del  nulla  osta  per  la  dismissione del materiale
rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonche'  per  la
cessione delle aziende private;
   c)  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  all'art. 6, comma 1,
lettera k);
   d) svolgimento delle funzioni  relative  all'accertamento  di  cui
all'art.  5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 753/1980, come specificate nell'art. 8, comma 2, lettera g).
  4. Sono connessi all'esercizio delle funzioni  conferite  ai  sensi
dei commi 1 e 3 i seguenti compiti:
   a)  svolgimento  delle  procedure  concorsuali per la scelta degli
affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti
di servizio;
   b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio
e compimento degli adempimenti previsti in  caso  di  variazione  del
servizio;
   c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonche'
dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di
servizio,  necessari  per  le  finalita' istituzionali dei rispettivi
enti.
  5. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' conferite
ai comuni ai sensi della legge  regionale  n.  4/1997,  e  successive
modifiche ed integrazioni.