Art. 10. Funzioni conferite ai comuni 1. Relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui all'art. 3, commi 2 e 3 sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni: a) redazione ed approvazione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilita' nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilita' delle persone handicappate di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992; b) definizione della rete dei servizi minimi di propria competenza e approvazione, d'intesa con la provincia competente, dei relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla provincia stessa, privilegiando l'integrazione tra le varie modalita' e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi; c) far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilita' di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti; d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3 dell'art. 3; e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci; f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l'obbligo di: 1) istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta; 2) raggiungere il rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi; 3) applicare le procedure di cui all'art. 19, comma 1 ove non venga raggiunto il rapporto di cui al numero 2); g) affidamento dei servizi di competenza; h) vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo. 2. Nel caso di servizi di cui all'art. 3, comma 3, qualora i comuni non provvedano a svolgere i servizi stessi, vi provvede la provincia previa apposita convenzione con i comuni interessati. 3. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni: a) approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo nel territorio di rispettiva competenza; b) rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonche' per la cessione delle aziende private; c) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera k); d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, come specificate nell'art. 8, comma 2, lettera g). 4. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 3 i seguenti compiti: a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio; b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonche' dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti. 5. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' conferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 4/1997, e successive modifiche ed integrazioni.