Art. 11. Piano regionale dei trasporti 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il PRT, tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in base a una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, e configura un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione.