Art. 11.
                    Piano regionale dei trasporti
 
  1.  La  Regione,  nell'esercizio  delle funzioni di programmazione,
approva il PRT, tenendo conto della programmazione degli enti  locali
ed  in  particolare  dei piani di bacino predisposti dalle province e
dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in base  a  una
visione  integrata  dei  vari  modi  di  trasporto  e  delle relative
infrastrutture,  e  configura  un  sistema  coordinato  di  trasporti
funzionale   alle   previsioni   di  sviluppo  socio-economico  e  di
riequilibrio territoriale della Regione.