Art. 12. Organizzazione ed elementi essenziali del piano regionale dei trasporti 1. Per le finalita' di cui all'art. 11 il PRT, nel rispetto di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita': a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine; b) individua le infrastrutture che interessano il settore; c) contiene gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto degli handicappati, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, anche per assicurarne la coerenza con il piano; d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente. 2. Costituiscono inoltre elementi essenziali del PRT i piani settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, marittimo e delle merci. I piani sopra individuati possono essere predisposti anche in tempi diversi tra di loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata.