Art. 12.
                Organizzazione ed elementi essenziali
                  del piano regionale dei trasporti
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 11  il  PRT,  nel  rispetto  di
criteri  funzionali  alle esigenze di organizzazione del territorio e
della mobilita':
   a) individua le azioni politico-amministrative della  Regione  nel
settore dei trasporti nel breve e medio termine;
   b) individua le infrastrutture che interessano il settore;
   c)  contiene  gli  indirizzi  per  la pianificazione dei trasporti
locali, compresi quelli per il trasporto degli  handicappati,  ed  in
particolare  per  l'elaborazione  dei  piani di bacino da parte delle
province e dei piani urbani del traffico da parte dei  comuni,  anche
per assicurarne la coerenza con il piano;
   d)  individua  le  misure per assicurare una rete di trasporti che
realizzi l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo
di decongestionare il traffico, ridurre  i  tempi  di  percorrenza  e
disinquinare l'ambiente.
  2.  Costituiscono  inoltre  elementi  essenziali  del  PRT  i piani
settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale,  marittimo  e  delle
merci.  I piani sopra individuati possono essere predisposti anche in
tempi diversi tra di loro, ferma restando la loro  configurazione  in
maniera integrata.