Art. 13.
   Procedura per l'approvazione del piano regionale dei trasporti
 
  1.  L'assessorato  regionale  competente  in  materia  di trasporti
predispone uno schema di PRT. A tal fine puo' avvalersi  anche  della
collaborazione  di  esperti esterni, di istituti universitari, ovvero
di istituti di ricerca e culturali.
  2. Lo schema di PRT di cui al comma 1  e'  approvato  dalla  giunta
regionale  con  apposita  deliberazione, e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione e contestualmente inviato alle province ed ai
comuni capoluoghi di provincia.
  3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla  Regione
osservazioni  scritte  entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 2. Trascorso il predetto termine il presidente della  giunta
regionale provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un
esame congiunto dello schema di PRT.
  4.  Alla  predetta  conferenza sono invitati a partecipare gli enti
locali e loro associazioni le rappresentanze delle forze  economiche,
imprenditoriali,  sociali,  culturali  nonche'  le associazioni degli
utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato.
  5. La giunta regionale,  dopo  aver  esaminato  le  proposte  e  le
osservazioni  scaturite  nel corso della fase partecipativa di cui al
comma 4, apporta eventuali modificazioni e integrazioni  allo  schema
di PRT.
  6.  La proposta di PRT adottata dalla giunta regionale e' trasmessa
al consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione.