Art. 13. Procedura per l'approvazione del piano regionale dei trasporti 1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti predispone uno schema di PRT. A tal fine puo' avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, di istituti universitari, ovvero di istituti di ricerca e culturali. 2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 e' approvato dalla giunta regionale con apposita deliberazione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia. 3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il presidente della giunta regionale provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT. 4. Alla predetta conferenza sono invitati a partecipare gli enti locali e loro associazioni le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali, culturali nonche' le associazioni degli utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato. 5. La giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, apporta eventuali modificazioni e integrazioni allo schema di PRT. 6. La proposta di PRT adottata dalla giunta regionale e' trasmessa al consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione.