Art. 14. Piani urbani del traffico per la mobilita' nei territori comunali 1. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 285/1992, i piani urbani del traffico sono adottati dai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti nonche' dai comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, individuati dalla Regione. 2. Ferme restando le finalita' previste dall'art. 36, comma 4 del decreto legislativo n. 285/1992, i piani urbani del traffico veicolare sono predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, nonche' degli indirizzi della giunta regionale.