Art. 14.
                      Piani urbani del traffico
               per la mobilita' nei territori comunali
 
  1. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del  decreto  legislativo  n.
285/1992,  i  piani  urbani del traffico sono adottati dai comuni con
popolazione residente superiore a  trentamila  abitanti  nonche'  dai
comuni  con  popolazione  residente  inferiore a trentamila abitanti,
individuati dalla Regione.
  2. Ferme restando le finalita' previste dall'art. 36, comma  4  del
decreto   legislativo  n.  285/1992,  i  piani  urbani  del  traffico
veicolare sono predisposti nel rispetto delle direttive  emanate  dal
Ministro  dei  lavori  pubblici, pubblicate nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del  24  giugno  1995,  nonche'  degli
indirizzi della giunta regionale.