Art. 15. Piani di bacino per la mobilita' nei territori provinciali 1. l piani riguardanti i bacini di cui all'art. 5 sono predisposti e approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilita' nell'ambito dei rispettivi territori, nonche' i collegamenti con Roma, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, sentiti i comuni interessati. 2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilita', di quella delle infrastrutture nonche' dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati a: a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori; b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla Regione, per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi; d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.