Art. 15.
     Piani di bacino per la mobilita' nei territori provinciali
 
  1.  l piani riguardanti i bacini di cui all'art. 5 sono predisposti
e approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilita'
nell'ambito dei rispettivi  territori,  nonche'  i  collegamenti  con
Roma,   tenendo   conto   degli   indirizzi  e  dei  contenuti  della
pianificazione regionale, sentiti i comuni interessati.
  2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della
domanda e dell'offerta di mobilita', di quella  delle  infrastrutture
nonche'  dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati
a:
   a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le  duplicazioni
tra i diversi vettori;
   b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
   c)  individuare  le  aree  a  domanda  debole,  con il conseguente
adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla
Regione, per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi;
   d) individuare gli interventi sulle infrastrutture  per  adeguarle
alle esigenze del trasporto pubblico locale.