Art. 16.
                            Investimenti
 
  1.  Ai  sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), la giunta regionale
predispone gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture  da
realizzare  ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature
e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni
e  modalita'  contenute  nell'art.  15  del  decreto  legislativo  n.
422/1997.
  2.   Per   l'individuazione  delle  infrastrutture,  delle  risorse
necessarie, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione
si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto  legislativo  n.
422/1997.
  3. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature
e  beni  strumentali,  con  esclusione  del materiale ferroviario, la
giunta  regionale,  previa  intesa  con  le  province  e  la   citta'
metropolitana di Roma, approva piani specifici contenenti:
   a)  l'individuazione' della tipologia dei mezzi e attrezzature per
i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
   b)  le  risorse  finanziarie  necessarie  e  la  loro   fonte   di
finanziamento;
   c) i soggetti assegnatari.
  4.  Per  il  raggiungimento  dell'intesa  di  cui  al  comma  3, il
presidente della giunta regionale convoca un'apposita conferenza  dei
servizi.    Ove  in tale sede non venga raggiunta l'intesa, la giunta
regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis della  legge  7  agosto
1990,   n.      241,   e   successive  modifiche,  puo'  assumere  la
determinazione di conclusione positiva del procedimento.