Art. 16. Investimenti 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), la giunta regionale predispone gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalita' contenute nell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997. 2. Per l'individuazione delle infrastrutture, delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997. 3. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la giunta regionale, previa intesa con le province e la citta' metropolitana di Roma, approva piani specifici contenenti: a) l'individuazione' della tipologia dei mezzi e attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni; b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento; c) i soggetti assegnatari. 4. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 3, il presidente della giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi. Ove in tale sede non venga raggiunta l'intesa, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.