Art. 18. Programmi triennali - Finalita' e disciplina 1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico e' finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilita' dei cittadini e ispirata alla realizzazione di principi di economicita' e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi. 2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire il livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, la Regione per i servizi di propria competenza e le province nell'ambito dei singoli bacini di traffico, nel rispetto degli indirizzi della Regione e sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, nonche' le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, contenenti: a) l'organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti in materiale rotabile; d) le modalita' di determinazione delle tariffe; e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio; f) il sistema di monitoraggio dei servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale. 3. I comuni provvedono, per le finalita' di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare i rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b). 4. Al fine di realizzare economie di scala o di gestione, nonche' una maggiore funzionalita' dei servizi, due o piu' comuni limitrofi possono consorziarsi tra di loro.