Art. 18.
            Programmi triennali - Finalita' e disciplina
 
  1.  L'organizzazione  dei  servizi  del   trasporto   pubblico   e'
finalizzata  a  soddisfare  qualitativamente  e  quantitativamente la
domanda di mobilita' dei cittadini e ispirata alla  realizzazione  di
principi  di  economicita'  e  di  efficienza,  da  conseguire  anche
mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.
  2. Al fine di  disciplinare  il  trasporto  pubblico  locale  e  di
definire il livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, la Regione
per  i  servizi  di  propria competenza e le province nell'ambito dei
singoli bacini  di  traffico,  nel  rispetto  degli  indirizzi  della
Regione  e  sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative,
nonche'  le  associazioni  dei   consumatori,   approvano   programmi
triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, contenenti:
   a) l'organizzazione dei servizi;
   b) l'integrazione modale e tariffaria;
   c)  le  risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti in
materiale rotabile;
   d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
   e) le  modalita'  di  attuazione  e  revisione  dei  contratti  di
servizio;
   f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
   g)  i  criteri  per  la riduzione della congestione del traffico e
dell'inquinamento ambientale.
  3. I comuni provvedono, per le finalita' di cui al comma 1,  per  i
servizi  di  propria  competenza, ad approvare i rispettivi programmi
triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
b).
  4. Al fine di realizzare economie di scala o di  gestione,  nonche'
una  maggiore  funzionalita' dei servizi, due o piu' comuni limitrofi
possono consorziarsi tra di loro.