Art. 19.
               Procedure per l'affidamento dei servizi
 
  1.  Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento   degli   assetti
monopolistici  e  di  introdurre  regole  di  concorrenzialita' nella
gestione, per l'affidamento dei servizi di  trasporto  facenti  parte
della  rete  dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni,
in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della  presente
legge,  fanno  ricorso  alle  procedure concorsuali per la scelta del
gestore dei servizi e dei soci privati delle societa' che  gestiscono
i  servizi,  in  conformita'  alla  normativa comunitaria e nazionale
sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle societa'
miste.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con
provvedimento amministrativo tenendo conto che:
   a)  per  la  scelta del gestore dei servizi si applica la pocedura
ristretta, di cui all'art.  12,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
   b)  per  quanto  riguarda  l'aggiudicazione,  si  tiene  conto del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo n.
158/1995;
   c) per la scelta dei soci privati delle societa' miste si  applica
il procedimento pubblico di confronto concorrenziale.
  3. Per i servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali
o  da  questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie
aziende speciali, e' escluso l'ampliamento  dei  bacini  di  servizio
rispetto  a  quelli  gia'  gestiti nelle forme anzidette alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando
quanto previsto dall'art.  18,  comma  2,  lettera  c)  dello  stesso
decreto legislativo n. 422/1997.
  4.  Nel  caso di trasformazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del
decreto legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro tre mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  delle aziende
speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei  servizi
della  Regione,  i  servizi possono essere affidati direttamente alla
societa' derivante dalla  trasformazione,  mediante  la  stipula  dei
relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai cinque
anni.
  5.  Decorso  il periodo di validita' del contratto di servizio, ivi
compreso quello stipulato ai sensi del  comma  4,  i  servizi  devono
essere  affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al
comma 1.