Art. 19. Procedure per l'affidamento dei servizi 1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle societa' che gestiscono i servizi, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle societa' miste. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che: a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la pocedura ristretta, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158/1995; c) per la scelta dei soci privati delle societa' miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale. 3. Per i servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, e' escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli gia' gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera c) dello stesso decreto legislativo n. 422/1997. 4. Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla societa' derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai cinque anni. 5. Decorso il periodo di validita' del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1.