Art. 2. Trasporto pubblico locale e regionale 1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata - anche se il pubblico e' costituito da una particolare categoria di persone - ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale. 2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati: a) per ferrovia, per via aerea o per vie d'acqua; b) su strada. 3. I servizi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 422/1997, nonche' quelli svolti dal servizio metropolitano. 4. I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi.