Art. 2.
                Trasporto pubblico locale e regionale
 
  1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intendono i servizi
pubblici  di  trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed
agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di  mobilita'
terrestri,  marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo
continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze  e  tariffe
prestabilite,  ad  offerta  indifferenziata - anche se il pubblico e'
costituito da una particolare categoria di persone - ed a  condizioni
prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale.
  2.  I  servizi  pubblici  di  trasporto  di  cui  al  comma  1 sono
effettuati:
   a) per ferrovia, per via aerea o per vie d'acqua;
   b) su strada.
  3. I servizi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli  specificati
negli  articoli  8,  9,  10 e 11 del decreto legislativo n. 422/1997,
nonche' quelli svolti dal servizio metropolitano.
  4. I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle
linee automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o
con impianti fissi.