Art. 20. Obblighi dell'affidatario dei servizi 1. L'affidatario del servizio e' tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'art. 24. 2. In particolare l'affidatario e' tenuto a: a) effettuare il servizio come previsto dal contratto; b) garantire la puntualita', la regolarita' e la sicurezza del servizio; c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo; d) garantire un servizio di qualita' e una adeguata informazione all'utenza; e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici; f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.