Art. 20.
                Obblighi dell'affidatario dei servizi
 
  1. L'affidatario del servizio e' tenuto all'osservanza di tutti gli
obblighi   derivanti   dall'aggiudicazione   della   gara   e   dalla
sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'art. 24.
  2. In particolare l'affidatario e' tenuto a:
   a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
   b)  garantire  la  puntualita',  la regolarita' e la sicurezza del
servizio;
   c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
   d) garantire un servizio di qualita' e una  adeguata  informazione
all'utenza;
   e)  fornire  all'ente  affidante  e  alla  Regione i dati ritenuti
necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti
informatici;
   f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.