Art. 26.
                 Contenuto dei contratti di servizio
 
  1. I contratti di servizio devono contenere:
   a)  il  periodo  di  validita', comunque non superiore a tre anni,
rinnovabile  per  un  biennio,  previa  revisione  del  contratto  di
servizio;
   b) l'oggetto del contratto;
   c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma
analitico di esercizio;
   d) i casi in cui puo' o deve essere variato il programma;
   e)  l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato
e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
   f) gli standard qualitativi minimi del  servizio,  in  termini  di
eta', manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche'
in  termini  di  regolarita'  e  di  affidabilita'  dei  servizi,  di
puntualita' delle singole  corse,  di  comunicazione  all'utenza,  di
rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;
   g)   la   struttura  tariffaria  adottata  ed  i  sistemi  per  il
rilevamento automatizzato della utenza utilizzati;
   h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto
affidataria per le prestazioni oggetto del  contratto,  tenuto  conto
anche  degli  obblighi  di  servizio  di  cui all'art. 17 del decreto
legislativo  n.  422/1997,  nonche'  le  modalita'  ed  i  tempi  dei
rispettivi pagamenti;
   i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
   j)  i  casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i
limiti percentuali entro cui puo' essere prevista la revisione;
   k) le modalita' di  modificazione  dei  contratti  successivamente
alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
   l)   le  garanzie  che  devono  essere  prestate  dall'impresa  di
trasporto affidataria del servizio;
   m)  gli  effetti  derivanti  dalla  revoca   o   dalla   decadenza
dall'affidamento  del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta
alcun indennizzo;
   n) i casi di risoluzione del contratto;
   o)  la  ridefinizione  dei  rapporti,  relativamente ai lavoratori
dipendenti ed al capitale  investito  dall'affidatario,  in  caso  di
notevole  discontinuita'  nell'entita' dei servizi durante il periodo
di validita' del contratto di servizio, fatto salvo  quanto  previsto
alla lettera p);
   p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i
rispettivi contratti collettivi di lavoro;
   q)  la  disciplina  da  applicare  nel caso di sub-affidamento dei
servizi;
   r) l'obbligo  dell'affidatario  di  fornire  i  dati  su  supporto
cartaceo ed informatico;
   s)  le  modalita'  di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di
controllo da parte dell'ente affidante;
   t) le procedure da osservare in caso di  controversie  e  il  foro
competente in caso di contenzioso;
   u)  l'obbligo  di  applicare  le  disposizioni  di  cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.