Art. 26. Contenuto dei contratti di servizio 1. I contratti di servizio devono contenere: a) il periodo di validita', comunque non superiore a tre anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio; b) l'oggetto del contratto; c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio; d) i casi in cui puo' o deve essere variato il programma; e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio; f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche' in termini di regolarita' e di affidabilita' dei servizi, di puntualita' delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi; g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza utilizzati; h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonche' le modalita' ed i tempi dei rispettivi pagamenti; i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale; j) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui puo' essere prevista la revisione; k) le modalita' di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili; l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio; m) gli effetti derivanti dalla revoca o dalla decadenza dall'affidamento del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta alcun indennizzo; n) i casi di risoluzione del contratto; o) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuita' nell'entita' dei servizi durante il periodo di validita' del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto alla lettera p); p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro; q) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi; r) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico; s) le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante; t) le procedure da osservare in caso di controversie e il foro competente in caso di contenzioso; u) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.