Art. 27.
    Finalita' e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la
                              mobilita'
 
  1. Al fine di tenere sotto costante controllo la  evoluzione  della
mobilita'  regionale  ed  in  particolare  le  reti di trasporto e le
relative infrastrutture, la qualita' ed il livello  dei  servizi,  la
efficienza  delle  aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del
sistema dei trasporti sul territorio e  sull'ambiente,  e'  istituito
l'osservatorio  permanente della mobilita'. L'osservatorio e' gestito
da una struttura regionale istituita  ai  sensi  dell'art.  11  della
legge regionale n.  25/1996.
  2. L'osservatorio di cui al comma 1 provvede:
   a)  a definire le grandezze da monitorare, le modalita' di rilievo
ed il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta  ed
elaborazione  dei  dati  che  devono essere forniti dai vari soggetti
operanti nel settore della mobilita';
   b) ad individuare i modelli piu' efficaci per la  rappresentazione
dello  stato  della mobilita' regionale mediante l'uso di appropriati
sistemi informatizzati, nonche' a promuovere ed  effettuare  indagini
sistematiche o finalzzate, anche avvalendosi di istituti universitari
o di altri soggetti specializzati nel settore;
   c)  a  predisporre un rapporto annuale in cui vengono riportate le
rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilita' della Reqione
e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi  di
trasporto nonche' l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
  3.  Al  fine  di  dotare  la Regione e gli enti locali di un idoneo
strumento  di   supporto   tecnico-operativo   per   l'attivita'   di
programmazione  e pianificazione del trasporto pubblico locale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  la
Regione  con  apposito  atto  istituisce  l'agenzia  regionale per la
mobilita',  che  si  puo' avvalere della collaborazione del personale
della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Con lo  stesso
atto  vengono  definite le competenze, le funzioni, la struttura e le
modalita' di funzionamento.