Art. 27. Finalita' e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la mobilita' 1. Al fine di tenere sotto costante controllo la evoluzione della mobilita' regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualita' ed il livello dei servizi, la efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, e' istituito l'osservatorio permanente della mobilita'. L'osservatorio e' gestito da una struttura regionale istituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 25/1996. 2. L'osservatorio di cui al comma 1 provvede: a) a definire le grandezze da monitorare, le modalita' di rilievo ed il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che devono essere forniti dai vari soggetti operanti nel settore della mobilita'; b) ad individuare i modelli piu' efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilita' regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonche' a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalzzate, anche avvalendosi di istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore; c) a predisporre un rapporto annuale in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilita' della Reqione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonche' l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti. 3. Al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento di supporto tecnico-operativo per l'attivita' di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposito atto istituisce l'agenzia regionale per la mobilita', che si puo' avvalere della collaborazione del personale della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Con lo stesso atto vengono definite le competenze, le funzioni, la struttura e le modalita' di funzionamento.