Art. 29. Partecipazione e diritti dei cittadini 1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalita' di utilizzo di indicatori di qualita' del servizio relativamente al diritto alla mobilita', quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarita' e l'affidabilita' del servizio. Per detta finalita' l'assessorato si avvale dell'osservatorio di cui all'art. 27. 2. La Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1 per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. 3. A tal fine l'assessorato regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualita' di cui al comma 1 e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. In tale occasione l'assessorato presenta una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualita' dei servizi di trasporto pubblico. 4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 27, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalita' di accesso. La Regione individua inoltre modalita' di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti.