Art. 29.
               Partecipazione e diritti dei cittadini
 
  1.  Al  fine  di  garantire  il costante adeguamento dei servizi di
trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti,  l'assessorato
regionale  competente in materia di trasporti definisce i contenuti e
le modalita' di utilizzo  di  indicatori  di  qualita'  del  servizio
relativamente   al   diritto  alla  mobilita',  quali  l'accesso,  la
sicurezza, l'informazione, il comfort, la  tutela  dell'ambiente,  il
rispetto della salute, la regolarita' e l'affidabilita' del servizio.
Per  detta finalita' l'assessorato si avvale dell'osservatorio di cui
all'art. 27.
  2.  La  Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1
per la verifica dello stato di attuazione dei diritti  dei  cittadini
nell'ambito  della  programmazione  regionale.  La  Regione  promuove
inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine  di  fornire  e
raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.
  3.  A  tal  fine  l'assessorato  regionale competente in materia di
trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale
strumento per verificare l'andamento dei servizi anche  in  relazione
all'attuazione  degli  indicatori di qualita' di cui al comma 1 e per
individuare  ulteriori  interventi  tesi   al   miglioramento   delle
prestazioni.   In tale occasione l'assessorato presenta una relazione
sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualita' dei servizi di
trasporto pubblico.
  4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del
servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e  le
aziende,  avvalendosi  dell'osservatorio di cui all'art. 27, provvede
ad attivare un sistema di informazione  sui  servizi  erogati,  sulle
tariffe  e  sulle  modalita' di accesso. La Regione individua inoltre
modalita' di raccolta ed  analisi  dei  segnali  di  disservizio,  in
collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei
cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti.