Art. 3.
       Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada
 
  I. I servizi di trasporto pubblico  su  strada  si  distinguono  in
servizi di linea:
   a) urbani;
   b) interurbani;
   c) provinciali;
   d) regionali;
   e) interregionali;
   f) di gran turismo.
  2. Sono servizi di linea urbani:
   a)  i  servizi  svolti  nell'ambito  del  territorio  di un comune
caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in  presenza  di
una sostanziale continuita' di insediamenti urbani;
   b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano
con  lo  scalo  ferroviario, con l'aeroporto, o con il porto, situati
anche nel territorio di comuni limitrofi;
   c) i servizi di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  che  collegano  il
territorio  di  un  comune con una parte marginale e circoscritta del
territorio di un comune limitrofo.
  3.  Sono  servizi di linea interurbani quelli svolti nel territorio
di piu' comuni a  bassa  densita'  abitativa  e  per  soddisfare  una
domanda debole di trasporto.
  4. Sono servizi di linea provinciali:
   a)  i  servizi che collegano in modo continuativo il territorio di
due o piu' comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo  di
provincia;
   b)  i servizi che collegano il territorio di una provincia con una
parte marginale  e  circoscritta  del  territorio  di  una  provincia
limitrofa.
  5.  Sono  servizi  di  linea  regionali  i servizi che collegano il
territorio  di  due  o  piu'  province  nell'ambito  del   territorio
regionale.
  6.  Sono  servizi  di  linea interregionali quelli che collegano il
territorio della Regione Lazio con quello di una regione limitrofa.
  7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo  scopo
di  valorizzare  le  caratteristiche artistiche, storico-ambientali e
paesaggistiche delle localita' da essi collegate.