Art. 3. Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada I. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in servizi di linea: a) urbani; b) interurbani; c) provinciali; d) regionali; e) interregionali; f) di gran turismo. 2. Sono servizi di linea urbani: a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuita' di insediamenti urbani; b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto, o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi; c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo. 3. Sono servizi di linea interurbani quelli svolti nel territorio di piu' comuni a bassa densita' abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto. 4. Sono servizi di linea provinciali: a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o piu' comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia; b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa. 5. Sono servizi di linea regionali i servizi che collegano il territorio di due o piu' province nell'ambito del territorio regionale. 6. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Lazio con quello di una regione limitrofa. 7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle localita' da essi collegate.