Art. 30.
                         Finalita' e risorse
 
  1.  E'  costituito  il  fondo regionale trasporti, il cui ammontare
viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione,
sulla base delle risorse finanziarie proprie e di  quelle  trasferite
dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.
  2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, e'
articolato in quattro parti per le seguenti finalita':
   a)  per  far  fronte  agli  oneri  relativi alla effettuazione dei
servizi su ferro;
   b) per far  fronte  agli  oneri  relativi  agli  investimenti  per
impianti  fissi  della  rete  ferroviaria,  non  in  concessione a FS
S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile;
   c) per far fronte  agli  oneri  relativi  alla  effettuazione  dei
servizi su strada e con metropolitane;
   d)  per  far  fronte  agli  oneri  relativi  agli investimenti per
impianti fissi,  beni  strumentali  e  materiale  rotabile  su  gomma
nonche' per la rete metropolitana.
  3.  L'utilizzazione  dei  fondi  di  cui  al comma 2, lettera a) e'
effettuata per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6, comma 1,
lettere g) e h) da parte della Giunta regionale.
  4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d)  e'
effettuata  previa  approvazione dei relativi accordi di programma ai
sensi dell'art. 16.
  5. L'utilizzazione dei fondi di cui  al  comma  2,  lettera  c)  e'
effettuata  dagli  enti  competenti  per  la  stipula  dei rispettivi
contratti di servizio.
  6.  All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma
2 provvede la Giunta regionale con proprio atto.
  7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e  c)  e'
utilizzato   annualmente   per   far   fronte   agli   oneri  per  la
predisposizione del PRT e suoi aggiornamenti,  per  il  funzionamento
dell'osservatorio  e  dell'agenzia di cui all'art. 27, nonche' per la
effettuazione degli studi indagini e ricerche  relativi.  Le  risorse
eventualmente   non   utilizzate   nel  corso  dei  singoli  esercizi
finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le
finalita' di cui al comma 2, lettera d).
  8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al  comma  2,  lettera
c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalita' di cui all'art.
8,  comma  2,  lettera  a),  puo' essere utilizzato annualmente dalle
province per  far  fronte  agli  oneri  per  la  predisposizione  dei
rispettivi  piani  di  bacino, nonche' per la effettuazione di studi,
indagini e ricerche relativi.
  9.  Gli  stanziamenti  in  cui  si  articola  il  fondo   regionale
trasporti,  che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a
limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'art. 3,
comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.