Art. 30. Finalita' e risorse 1. E' costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997. 2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, e' articolato in quattro parti per le seguenti finalita': a) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro; b) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, non in concessione a FS S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile; c) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane; d) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma nonche' per la rete metropolitana. 3. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera a) e' effettuata per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere g) e h) da parte della Giunta regionale. 4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d) e' effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 16. 5. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera c) e' effettuata dagli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio. 6. All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale con proprio atto. 7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e c) e' utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del PRT e suoi aggiornamenti, per il funzionamento dell'osservatorio e dell'agenzia di cui all'art. 27, nonche' per la effettuazione degli studi indagini e ricerche relativi. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le finalita' di cui al comma 2, lettera d). 8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al comma 2, lettera c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), puo' essere utilizzato annualmente dalle province per far fronte agli oneri per la predisposizione dei rispettivi piani di bacino, nonche' per la effettuazione di studi, indagini e ricerche relativi. 9. Gli stanziamenti in cui si articola il fondo regionale trasporti, che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.