Art. 31. Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale e per quelli attribuiti alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie: a) privi di vista con cecita' assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381; c) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacita' lavorativa ridotta permanente, a causa di infermita', difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, ovvero soggetti ultrasessantacinquenni, riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in base a persistenti difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito piu' alta tra quelle previste dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni; e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d); f) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilita' a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni regionali. 2. La riduzione tariffaria e' determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore 9 alle ore 12,30 e dopo le ore 15 la riduzione e' determinata nella misura del 70 per cento del prezzo anzidetto. 3. La riduzione tariffaria puo' essere concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio del comune di residenza, specificamente indicata nella richiesta da parte dei soggetti aventi titolo.