Art. 31.
      Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico
 
  1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 hanno diritto al  rilascio  di
biglietti  e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto
pubblico ordinari di competenza regionale  e  per  quelli  attribuiti
alle  province,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 422/1997, i
cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) privi di vista con cecita' assoluta,  con  residuo  visivo  non
superiore  a  un  decimo  in  entrambi  gli  occhi,  acquisito  anche
attraverso correzione di lenti, nonche'  i  loro  accompagnatori,  se
previsti dalla legge;
   b)  sordomuti  in  possesso  di  certificato  rilasciato  ai sensi
dell'art.  1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
   c) mutilati ed invalidi  di  guerra  e  mutilati  ed  invalidi  di
servizio, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
   d)  inabili,  invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia
stata accertata una capacita' lavorativa ridotta permanente, a  causa
di  infermita',  difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento,
nonche' i  loro  accompagnatori,  se  previsti  dalla  legge,  ovvero
soggetti  ultrasessantacinquenni,  riconosciuti invalidi ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in base  a  persistenti
difficolta'  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', a
condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli
effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito piu'
alta tra quelle previste dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio
1980, n. 33 e successive modificazioni;
   e) pensionati con trattamento economico non  superiore  al  minimo
corrisposto  dall'INPS,  anche  se  possessori  di  altri  redditi, a
condizione che il reddito personale annuo complessivo calcolato  agli
effetti  dell'IRPEF,  non risulti superiore alla fascia di reddito di
cui alla lettera d);
   f)  disoccupati,  lavoratori  in  cassa  integrazione  guadagni  e
lavoratori in mobilita' a condizione che il reddito  personale  annuo
complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore
alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni
regionali.
  2.  La  riduzione tariffaria e' determinata nella misura del 50 per
cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei
titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore  9
alle  ore  12,30  e  dopo le ore 15 la riduzione e' determinata nella
misura del 70 per cento del prezzo anzidetto.
  3. La riduzione tariffaria puo' essere concessa limitatamente a una
sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio  del  comune  di
residenza,  specificamente  indicata  nella  richiesta  da  parte dei
soggetti aventi titolo.