Art. 32. Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti 1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validita' triennale, che viene rilasciata a cura dell'impresa affidataria del servizio. 2. Per le categorie di cui all'art. 31, comma 1, lettera f) la tessera ha validita' trimestrale. 3. Il rilascio della tessera di cui al comma 1, conforme alle prescrizioni della Regione, ha luogo dietro presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta. 4. Ove il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validita' della medesima e' estesa a quest'ultimo e la circostanza deve risultare anche dal documento di viaggio.