Art. 32.
             Tessera di riconoscimento e documentazione
                riguardante il possesso dei requisiti
 
  1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 31 gli interessati
devono munirsi di apposita tessera  personale  di  riconoscimento,  a
validita'   triennale,  che  viene  rilasciata  a  cura  dell'impresa
affidataria del servizio.
  2. Per le categorie di cui all'art. 31,  comma  1,  lettera  f)  la
tessera ha validita' trimestrale.
  3.  Il  rilascio  della  tessera  di  cui al comma 1, conforme alle
prescrizioni della  Regione,  ha  luogo  dietro  presentazione  della
documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti e
costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a
tariffa ridotta.
  4. Ove il titolare della tessera abbia diritto  all'accompagnatore,
la validita' della medesima e' estesa a quest'ultimo e la circostanza
deve risultare anche dal documento di viaggio.