Art. 34. Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali 1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani, interurbani, provinciali e regionali, gli enti rispettivamente competenti si attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.