Art. 34.
         Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali
 
  1.   In   caso   di  concessione  di  agevolazioni  tariffarie  per
l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici  urbani,  interurbani,
provinciali  e  regionali,  gli  enti  rispettivamente  competenti si
attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo
restando l'onere  a  carico  degli  enti  suddetti  di  corrispondere
all'impresa  affidataria  del servizio l'ammontare del minor introito
derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.