Art. 36. Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'art. 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali. 2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue: a) linee principali; b) linee di adduzione ai nodi di scambio; c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori a domanda debole. 3. Con riferimento alle linee di cui al comma 2, lettera c) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, individua, per i territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997 ed eroga le risorse finanziarie necessarie. 4. La Regione provvede altresi' ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete cosi' come individuata ai sensi del comma 1, sulla base della rilevanza economica svolta in ciascun bacino, in termini di domanda soddisfatta dalle linee che compongono la rete stessa, attribuendo alle province le relative risorse. 5. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1 le province provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 19, 24 e seguenti, riguardanti l'affidamento e la stipula dei contratti di servizio. 6. Nel caso di trasformazione in societa' per azioni del CO.TRA.L., attualmente affidatario dei servizi di linea di competenza regionale su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A., la Giunta regionale, previa definizione, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e del relativo livello, affida direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 4, i servizi stessi e provvede ad autorizzare la stipulazione del relativo contratto di servizio. 7. Per quanto attiene i servizi ferroviari attualmente in concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi minimi ed al relativo affidamento dopo l'attuazione dei conferimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997. 8. Fino alla costituzione della citta' metropolitana di Roma le risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) sono attribuite al comune di Roma, il quale esercita inoltre le funzioni della citta' metropolitana ai fini dell'intesa di cui all'art. 16, comma 3.