Art. 36.
                Norma transitoria riguardante la rete
            dei servizi minimi ed il relativo affidamento
 
  1.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge la Giunta
regionale, sentita la commissione  consiliare  competente,  che  deve
esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli
enti  locali  ai sensi dell'art. 17, alla individuazione della rete e
del  livello   dei   servizi   minimi   provinciali,   regionali   ed
interregionali, suddivisi per bacini provinciali.
  2.   A  tal  fine  la  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione
consiliare competente, che deve esprimere il  parere  entro  quindici
giorni,  provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti
su gomma, gerarchizzandola come segue:
   a) linee principali;
   b) linee di adduzione ai nodi di scambio;
   c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori  a  domanda
debole.
  3.  Con  riferimento  alle  linee  di cui al comma 2, lettera c) la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare  competente,  che
deve  esprimere  il  parere  entro  quindici giorni, individua, per i
territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati  ai
sensi  dell'art.  14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997 ed
eroga le risorse finanziarie necessarie.
  4. La Regione provvede altresi' ad  attribuire  ai  singoli  bacini
provinciali  la  rete  cosi'  come  individuata ai sensi del comma 1,
sulla base della rilevanza economica svolta  in  ciascun  bacino,  in
termini  di  domanda  soddisfatta  dalle linee che compongono la rete
stessa, attribuendo alle province le relative risorse.
  5.  Ultimati  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  le  province
provvedono   agli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  19,  24  e
seguenti, riguardanti l'affidamento e la  stipula  dei  contratti  di
servizio.
  6. Nel caso di trasformazione in societa' per azioni del CO.TRA.L.,
attualmente  affidatario dei servizi di linea di competenza regionale
su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A.,
la Giunta  regionale,  previa  definizione,  sentita  la  commissione
consiliare  competente,  che  deve esprimere il parere entro quindici
giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e  del
relativo  livello,  affida direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma
4, i servizi stessi e provvede ad  autorizzare  la  stipulazione  del
relativo contratto di servizio.
  7.   Per   quanto  attiene  i  servizi  ferroviari  attualmente  in
concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la  commissione
consiliare  competente,  che  deve esprimere il parere entro quindici
giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi  minimi  ed
al  relativo  affidamento  dopo  l'attuazione dei conferimenti di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997.
  8. Fino alla costituzione della citta'  metropolitana  di  Roma  le
risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  6,  comma 1, lettera m) sono
attribuite al comune di Roma, il quale esercita inoltre  le  funzioni
della  citta'  metropolitana  ai fini dell'intesa di cui all'art. 16,
comma 3.