Art. 37.
     Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie
            ai comuni per i servizi urbani ed interurbani
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge, per il
triennio 1999/2001 e per le finalita' di cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera  f),  relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai
comuni  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto   urbani   ed
interurbani,   la   Giunta   regionale   con  proprio  atto  provvede
direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa  storica,
le  risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano,
nonche' quelle per i servizi di cui al comma 4.
  2. I comuni con popolazione inferiore  a  diecimila  abitanti,  che
hanno  attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano,
anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'art.  24,
comma  2,  possono  consorziarsi  tra  di loro per l'espletamento dei
servizi.
  3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti  a  stipulare  i
contratti di servizio ai sensi dell'art. 24, con decorrenza 1 gennaio
1999.
  4.  I  comuni  inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui
all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997  provvedono
all'espletamento   delle  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi
medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.