Art. 37. Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani 1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed interurbani, la Giunta regionale con proprio atto provvede direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa storica, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano, nonche' quelle per i servizi di cui al comma 4. 2. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, che hanno attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 24, comma 2, possono consorziarsi tra di loro per l'espletamento dei servizi. 3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti a stipulare i contratti di servizio ai sensi dell'art. 24, con decorrenza 1 gennaio 1999. 4. I comuni inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997 provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.