Art. 41.
                       Interventi sostitutivi
 
  1.  In  caso  di  perdurante  mancato  svolgimento  da  parte delle
province e dei comuni delle  funzioni  e  delle  competenze  ad  essi
delegate  ai  sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa
diffida  e  fissazione  di  un  congruo  termine,  dispone  specifici
interventi sostitutivi.