Art. 42. Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria 1. Sono abrogate le leggi regionali, nonche' le norme e le diposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge. 2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui all'art. 24, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data. 3. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'individuazione degli interventi e l'erogazione dei contributi per gli investimenti decorre dalla data di approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 16, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo unico contenente la normativa in materia di trasporto pubblico locale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 16 luglio 1998 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 luglio 1998.