Art. 42.
 
Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria
  1.  Sono  abrogate  le  leggi  regionali,  nonche'  le  norme  e le
diposizioni contenute nelle leggi regionali che  contrastano  con  la
normativa di cui alla presente legge.
  2.  L'abrogazione  delle norme e disposizioni contenute nelle leggi
regionali riguardanti l'erogazione  dei  contributi  per  l'esercizio
decorre  dalla  data di applicazione dei contratti di servizio di cui
all'art. 24, ferma restando l'applicazione della disciplina  abrogata
per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.
  3.  L'abrogazione  delle norme e disposizioni contenute nelle leggi
regionali   riguardanti   l'individuazione   degli    interventi    e
l'erogazione  dei  contributi per gli investimenti decorre dalla data
di approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 16,  ferma
restando  l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione
dei rapporti pendenti alla suddetta data.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo
unico contenente  la  normativa  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 16 luglio 1998
BADALONI
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 luglio
1998.