Art. 5.
                         Bacino di traffico
 
  1. Per bacino di traffico  si  intende  una  parte  del  territorio
regionale,  che coincide con il territorio delle singole province, in
cui, per ragioni di economicita', efficienza e  produttivita',  viene
attuata  la  divisione  della rete regionale dei servizi di trasporto
effettuati con ogni modalita'.
  2.  Il  bacino di traffico e' costituito da una equilibrata offerta
di  servizi  per  perseguire  l'obiettivo  del  piu'  alto  grado  di
intermodalita' ed efficienza.