Art. 5. Bacino di traffico 1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale, che coincide con il territorio delle singole province, in cui, per ragioni di economicita', efficienza e produttivita', viene attuata la divisione della rete regionale dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalita'. 2. Il bacino di traffico e' costituito da una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo del piu' alto grado di intermodalita' ed efficienza.