Art. 6. Funzioni e competenze della Regione 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale: a) approva il piano regionale dei trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione; b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze; c) predispone gli investimenti raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma; d) individua, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'art. 17, la rete dei servizi minimi nonche' le aree a domanda debole, per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in tali territori, da affidare a imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada; e) stabilisce le modalita' per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto; f) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'art. 30 per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti ai sensi dell'art. 8, nonche' per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 10 fatta eccezione di quanto previsto alla lettera m) del presente comma; g) definisce i servizi su ferro attualmente in concessione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. (FS S.p.a.) e stipula i contratti di servizio inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in concessione alle ferrovie stesse; h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, di amministrazione e di controllo, definendo i servizi su ferro riguardanti le ferrovie attualmente in concessione a soggetti diversi da FS S.p.a.; i) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alla lettera h); j) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, attribuiti alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, introducendo regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi e stipula i relativi contratti di servizio e tutti gli adempimenti conseguenti; k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attivita' conferite per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attivita' delegate alle province, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni; m) assegna ed eroga direttamente alla citta' metropolitana di Roma le risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di competenza; n) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di linea speciali di cui all'art. 4, comma 4, ricercando la massima integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale e promuove la realizzazione dei servizi di linea sperimentali di cui all'art. 4, comma 5, individuandone la localizzazione; o) cura l'osservatorio permanente per la mobilita'. 2. Salvi i compiti di gestione svolti dai dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, alle funzioni ed alle competenze di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto, tranne che per l'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1, a cui provvede il Consiglio regionale.