Art. 6.
                 Funzioni e competenze della Regione
 
  1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:
   a)  approva  il  piano regionale dei trasporti (PRT) ed i relativi
aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti  locali,
ed  in  particolare  dei piani di bacino predisposti dalle province e
dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in  connessione
con  le  previsioni  di  assetto territoriale e di sviluppo economico
della Regione;
   b) definisce gli indirizzi per  la  pianificazione  dei  trasporti
locali,  in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del
traffico e  per  i  programmi  triennali  dei  servizi  di  trasporto
pubblico  predisposti  dagli enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze;
   c) predispone gli  investimenti  raccordandoli  con  quelli  dello
Stato  e  degli  enti  locali, mediante la sottoscrizione di appositi
accordi di programma;
   d) individua, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'art.  17,
la rete dei servizi minimi nonche' le  aree  a  domanda  debole,  per
l'espletamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale in tali
territori, da affidare  a  imprese  in  possesso  dei  requisiti  per
esercitare  servizi  pubblici  non di linea o servizi di trasporto di
persone su strada;
   e) stabilisce le modalita' per la  determinazione  delle  tariffe,
anche  allo  scopo  di  completare la realizzazione dell'integrazione
tariffaria tra i vari modi di trasporto;
   f) provvede, tenendo conto della rete  dei  servizi  minimi,  alla
ripartizione   tra  le  province  stesse  delle  risorse  finanziarie
previste dal fondo regionale dei trasporti di  cui  all'art.  30  per
l'esercizio  delle  funzioni  delegate  agli  enti  suddetti ai sensi
dell'art. 8, nonche' per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  ai
comuni  ai sensi dell'art. 10 fatta eccezione di quanto previsto alla
lettera m) del presente comma;
   g) definisce i servizi su ferro attualmente  in  concessione  alla
societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  (FS  S.p.a.)  e  stipula  i
contratti di servizio inerenti ai  servizi  ferroviari  di  interesse
regionale e locale, in concessione alle ferrovie stesse;
   h)   svolge  le  funzioni  ed  i  compiti  di  programmazione,  di
amministrazione  e  di  controllo,  definendo  i  servizi  su   ferro
riguardanti le ferrovie attualmente in concessione a soggetti diversi
da FS S.p.a.;
   i) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma
per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico
delle ferrovie di cui alla lettera h);
   j)  svolge  le  funzioni  ed  i compiti che richiedono l'esercizio
unitario a  livello  regionale,  attribuiti  alle  regioni  ai  sensi
dell'art.      117   della   Costituzione,   introducendo  regole  di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi  e  stipula  i  relativi
contratti di servizio e tutti gli adempimenti conseguenti;
   k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attivita'
conferite  per  effetto  della  presente  legge  e  delle altre norme
regionali in materia, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio  di
autorizzazioni  per effettuare servizi di linea con autobus destinati
al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato
disposto degli articoli 82 e 87 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n.  285;
   l)  svolge  funzioni  di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle
attivita' delegate alle province, ai sensi dell'art.  5  della  legge
regionale 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
   m) assegna ed eroga direttamente alla citta' metropolitana di Roma
le  risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di
competenza;
   n) individua i criteri per l'espletamento  dei  servizi  di  linea
speciali   di   cui  all'art.  4,  comma  4,  ricercando  la  massima
integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico  locale  e
promuove  la  realizzazione  dei servizi di linea sperimentali di cui
all'art. 4, comma 5, individuandone la localizzazione;
   o) cura l'osservatorio permanente per la mobilita'.
  2.  Salvi  i  compiti  di  gestione  svolti  dai  dirigenti   delle
competenti  strutture  regionali  ai  sensi  della  legge regionale 1
luglio 1996, n. 25, alle funzioni ed alle competenze di cui al  comma
1  provvede  la  Giunta  regionale  con  proprio atto, tranne che per
l'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e  b)  dello  stesso
comma 1, a cui provvede il Consiglio regionale.