Art. 7. Funzioni attribuite alle province 1. Sono attribuite alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, le seguenti funzioni: a) la predisposizione dei piani di bacino per assicurare la mobilita' nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti piani sono compresi quelli per la mobilita' delle persone handicappate di cui all'art. 8, comma 2, lettera h); b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).