Art. 7.
                  Funzioni attribuite alle province
 
  1.  Sono attribuite alle province, ai sensi del decreto legislativo
n. 422/1997, le seguenti funzioni:
   a) la predisposizione  dei  piani  di  bacino  per  assicurare  la
mobilita'  nell'ambito  del  territorio provinciale, sulla base della
rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti
piani  sono  compresi  quelli  per   la   mobilita'   delle   persone
handicappate di cui all'art. 8, comma 2, lettera h);
   b)  l'istituzione  di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui
all'art. 8, comma 2, lettera a).