Art. 8. Funzioni delegate alle province 1. In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle province le funzioni riguardanti: a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'art. 3, commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge la prevalente attivita' economica della linea in termini di utenza; b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalita', favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta costi minori; c) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a); d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera m) e dall'art. 9, comma 1, lettera a), tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, nonche' in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a consorziarsi tra di loro, raggiungendo il suddetto limite. Per i comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite; e) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti; f) le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attivita' di noleggio da rimessa con autobus; g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate; h) l'elaborazione dei piani per la mobilita' delle persone handicappate, previsti dall'art. 26, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma nel territorio di rispettiva competenza, promuovendo, ove necessario, l'intesa di cui all'art. 9, comma 1, lettera c); l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonche' per la cessione delle aziende private; m) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera k); n) la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo. 3. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' delegate alle province ai sensi della legge regionale n. 4/1997, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalita' ed i tempi di attuazione dei conferimenti di cui al presente articolo.