Art. 8.
                   Funzioni delegate alle province
 
  1. In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la
Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali
in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, che  non  richiedono  l'esercizio  unitario  a  livello
regionale.
  2.  Per  effetto  di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle
province le funzioni riguardanti:
   a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'art.   3,
commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate
alla  provincia  nel cui territorio si svolge la prevalente attivita'
economica della linea in termini di utenza;
   b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il  livello
dei  servizi  minimi  dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali,
tenendo conto delle risorse  finanziarie  attribuite  dalla  Regione,
privilegiando l'integrazione tra le varie modalita', favorendo quella
di  minore  impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a
garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta  costi
minori;
   c)  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  occorrenti  per far
fronte agli impegni  derivanti  dai  contratti  di  servizio  per  lo
svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a);
   d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di
traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente
e  delle  caratteristiche  del  territorio, delle risorse finanziarie
occorrenti per far fronte agli impegni  necessari  per  assicurare  i
servizi  minimi  urbani  ed  interurbani. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera m) e dall'art. 9, comma 1, lettera  a),
tali  risorse  possono  essere assegnate esclusivamente per i servizi
svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila  abitanti,
nonche'  in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a
consorziarsi tra di loro, raggiungendo  il  suddetto  limite.  Per  i
comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite;
   e)   le  funzioni  amministrative  relative  all'assegnazione  dei
contributi per gli investimenti;
   f)  le  funzioni  amministrative  relative   all'esercizio   delle
attivita' di noleggio da rimessa con autobus;
   g)  le  funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma
dell'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio
1980,  n.  753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e
della  regolarita'  del  servizio  di  trasporto  su  strada,   della
idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione
delle fermate;
   h)  l'elaborazione  dei  piani  per  la  mobilita'  delle  persone
handicappate, previsti dall'art. 26, comma 3 della legge  5  febbraio
1992, n. 104;
   i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici
di  gran  turismo  su  gomma nel territorio di rispettiva competenza,
promuovendo, ove necessario, l'intesa di cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera c);
   l)  il  rilascio  del  nulla osta per la dismissione del materiale
rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio  nonche'  per  la
cessione delle aziende private;
   m)  il  rilascio  delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1,
lettera k);
   n) la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio,  sulla  qualita'
del servizio e sui risultati del medesimo.
  3.  Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' delegate
alle province ai sensi della legge regionale n. 4/1997, e  successive
modifiche ed integrazioni.
  4.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province
sono definite le modalita' ed i tempi di attuazione dei  conferimenti
di cui al presente articolo.