Art. 9. Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate 1. Le province, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono a: a) individuare i comuni per i quali, in considerazione delle caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, nonche' della variazione del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno, in relazione ai flussi turistici stagionali, non si applica il limite dei diecimila abitanti di cui all'art. 8, comma 1, lettera d); b) dare indirizzi ai comuni per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); c) promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o piu' province; d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e la stipula dei relativi contratti di servizio; e) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; f) inviare alla Regione i dati nonche' i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali della Regione; g) provvedere agli adempimenti previsti per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera i) in materia di servizi pubblici di gran turismo su gomma.