Art. 9.
Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate
 
  1.  Le  province,  nell'ambito  delle  funzioni  delegate  ai sensi
dell'articolo 8 provvedono a:
   a) individuare i comuni  per  i  quali,  in  considerazione  delle
caratteristiche  territoriali,  sociali  ed economiche, nonche' della
variazione del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno,  in
relazione  ai  flussi  turistici stagionali, non si applica il limite
dei diecimila abitanti di cui all'art. 8, comma 1, lettera d);
   b)  dare  indirizzi  ai  comuni  per  gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
   c)   promuovere   l'intesa  con  la  provincia  limitrofa  per  lo
svolgimento di servizi che collegano il  territorio  di  due  o  piu'
province;
   d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi
di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e
la stipula dei relativi contratti di servizio;
   e)  erogare  il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e
porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di  variazione
del servizio;
   f)   inviare  alla  Regione  i  dati  nonche'  i  risultati  della
rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari
per le finalita' istituzionali della Regione;
   g) provvedere agli  adempimenti  previsti  per  l'affidamento  dei
servizi  di cui all'art. 8, comma 2, lettera i) in materia di servizi
pubblici di gran turismo su gomma.