(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12
                       del 23 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
             Finalita', obiettivi e principi della legge
 
  1.  Il  sistema  dei servizi sociali della Regione e' finalizzato a
realizzare una rete di  protezione  sociale  per  la  promozione  del
benessere  della persona e della comunita', di pari opportunita', dei
diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di  vita  delle
persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale.
  2.  Il  sistema  di protezione sociale e' realizzato in conformita'
all'art.  4  dello  Statuto   e   dei   principi   di   solidarieta',
sussidiarieta',  efficienza,  economicita',  adeguatezza,  nonche' in
funzione del riordino dei servizi sociali, in attuazione della  legge
15  marzo  1997,  n.    59  (delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali,  per  la  riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa) e del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
(conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59).
  3.  A  tal  fine  la  Regione, nel quadro programmatorio regionale,
conferisce ai  comuni  e  agli  altri  enti  locali  le  funzioni  di
progettazione  e di realizzazione della rete dei servizi ed i compiti
di erogazione degli interventi e delle prestazioni.
  4. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo  n. 112/1998, per
servizi  sociali  si  intendono  tutte  le  attivita'  relative  alla
predisposizione  ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o
di prestazioni anche a carattere economico destinate  a  rimuovere  e
superare  le  situazioni  di  bisogno e di difficolta' che la persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate  dal  sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
  5. La Regione riconosce la  particolare  importanza  dell'attivita'
dei  soggetti  del  volontariato,  della  cooperazione sociale, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza  (I.P.A.B.)  e  di
tutti  gli  altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  non lucrative,
nonche' delle reti anche informali di reciproco aiuto tra i singoli e
le famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso  l'agevolazione  alla
partecipazione,   alla   programmazione   e  al  perseguimento  delle
finalita' stabilite dalla presente legge.
  6. La Regione riconosce altresi' il ruolo dei soggetti privati  che
svolgono  attivita'  assistenziali  in  conformita' alle disposizioni
nazionali e regionali vigenti in materia.
  7. Il sistema dei servizi sociali della Regione persegue i seguenti
obiettivi:
   a) la prevenzione e l'individuazione precoce, nonche' la rimozione
delle cause di ordine  economico,  culturale,  educativo,  formativo,
ambientale  e sociale che possono determinare situazioni di bisogno o
di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;
   b)  il  coordinamento  e  l'integrazione con i servizi sanitari al
fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona;
   c) il decentramento sul territorio dei servizi e degli  interventi
con  l'erogazione  su  tutto  il  territorio  regionale di un livello
minimo garantito di prestazioni;
   d) la rilevazione e  l'impiego  coordinato  di  tutte  le  risorse
disponibili per il complesso dei servizi e delle prestazioni;
   e)  la  promozione  di  interventi  informativi e formativi per la
diffusione  della  consapevolezza  dei  diritti  dei  cittadini,  con
particolare attenzione alle categorie fragili;
   f) la promozione della formazione degli operatori.