(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 23 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita', obiettivi e principi della legge 1. Il sistema dei servizi sociali della Regione e' finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere della persona e della comunita', di pari opportunita', dei diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale. 2. Il sistema di protezione sociale e' realizzato in conformita' all'art. 4 dello Statuto e dei principi di solidarieta', sussidiarieta', efficienza, economicita', adeguatezza, nonche' in funzione del riordino dei servizi sociali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 3. A tal fine la Regione, nel quadro programmatorio regionale, conferisce ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi ed i compiti di erogazione degli interventi e delle prestazioni. 4. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, per servizi sociali si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni anche a carattere economico destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 5. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attivita' dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e di tutti gli altri soggetti che svolgono attivita' non lucrative, nonche' delle reti anche informali di reciproco aiuto tra i singoli e le famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione, alla programmazione e al perseguimento delle finalita' stabilite dalla presente legge. 6. La Regione riconosce altresi' il ruolo dei soggetti privati che svolgono attivita' assistenziali in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 7. Il sistema dei servizi sociali della Regione persegue i seguenti obiettivi: a) la prevenzione e l'individuazione precoce, nonche' la rimozione delle cause di ordine economico, culturale, educativo, formativo, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno o di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento; b) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona; c) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi con l'erogazione su tutto il territorio regionale di un livello minimo garantito di prestazioni; d) la rilevazione e l'impiego coordinato di tutte le risorse disponibili per il complesso dei servizi e delle prestazioni; e) la promozione di interventi informativi e formativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie fragili; f) la promozione della formazione degli operatori.