Art. 10.
             Funzioni e compiti delle comunita' montane
 
  1. Le comunita' montane svolgono le funzioni e i compiti in materia
di  organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sociali nell'ambito di
quanto previsto dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino
delle comunita' montane),  qualora  tutti  i  comuni  compresi  nella
comunita'  montana deleghino alla stessa l'esercizio delle rispettive
funzioni.