Art. 10. Funzioni e compiti delle comunita' montane 1. Le comunita' montane svolgono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunita' montane), qualora tutti i comuni compresi nella comunita' montana deleghino alla stessa l'esercizio delle rispettive funzioni.