Art. 11. Ruolo e funzioni della zona 1. I comuni compresi nell'ambito di ciascuna azienda unita' sanitaria locale (AUSL) sono articolati in zone. La zona e' la delimitazione territoriale al cui interno i comuni programmano l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza ed eventualmente gestiscono particolari servizi sovradistrettuali. La zona costituisce, altresi', la sede per la programmazione dei servizi a rilevanza socio-sanitaria ai sensi della vigente normativa. 2. All'articolazione del territorio in zone provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conferenza dei sindaci di cui all'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), come modificato dalla presente legge, tenuto conto delle seguenti aggregazioni: a) una o piu' comunita' montane; b) comunita' montane associate a comuni limitrofi; c) comuni, loro associazioni o loro articolazioni. 3. I comuni, se necessario per dar vita alla zona, promuovono intese in base alle disposizioni di cui al capo VIII della legge n. 142/1990 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La prima riunione per la promozione delle intese e' convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. 4. In caso di mancato adempimento della conferenza dei sindaci, alla individuazione dell'articolazione in zone, previa diffida ad adempiere, provvede il presidente della giunta regionale. 5. Le zone sostituiscono gli ambiti di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della regione Liguria) e alla legge regionale n. 42/1994 e loro successive modifiche e integrazioni.