Art. 11.
                     Ruolo e funzioni della zona
 
  1.  I  comuni  compresi  nell'ambito  di  ciascuna  azienda  unita'
sanitaria  locale  (AUSL)  sono  articolati  in  zone.  La zona e' la
delimitazione  territoriale  al  cui  interno  i  comuni  programmano
l'organizzazione  e  la  gestione  dei servizi socio-assistenziali di
competenza   ed   eventualmente   gestiscono   particolari    servizi
sovradistrettuali.  La  zona  costituisce,  altresi',  la sede per la
programmazione dei servizi a rilevanza socio-sanitaria ai sensi della
vigente normativa.
  2. All'articolazione del territorio  in  zone  provvede,  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, la conferenza dei sindaci di  cui  all'art.  6  della
legge  regionale  8  agosto  1994,  n.  42  (disciplina  delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del  servizio  sanitario
regionale  in  attuazione  dei  decreti  legislativi  n.  502  del 30
dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993),  come  modificato  dalla
presente legge, tenuto conto delle seguenti aggregazioni:
   a) una o piu' comunita' montane;
   b) comunita' montane associate a comuni limitrofi;
   c) comuni, loro associazioni o loro articolazioni.
  3.  I  comuni,  se  necessario  per  dar vita alla zona, promuovono
intese in base alle disposizioni di cui al capo VIII della  legge  n.
142/1990 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). La prima riunione per la promozione  delle
intese  e'  convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di
abitanti.
  4. In caso di mancato adempimento  della  conferenza  dei  sindaci,
alla  individuazione  dell'articolazione  in  zone, previa diffida ad
adempiere, provvede il presidente della giunta regionale.
  5. Le zone sostituiscono gli ambiti di cui alla legge  regionale  6
giugno  1988,  n.  21  (riordino e programmazione dei servizi sociali
della regione Liguria) e alla  legge  regionale  n.  42/1994  e  loro
successive modifiche e integrazioni.