Art. 13.
                          Distretto sociale
 
  1.  Ai  fini  della gestione delle attivita' socio assistenziali di
base la zona si articola in distretti sociali. Il  distretto  sociale
e'  ricompreso  entro  la  delimitazione  territoriale  del distretto
sanitario.
  2. Il distretto sociale e' un presidio  polivalente  che,  in  modo
coordinato  ed  integrato,  realizza  gli  interventi  previsti dalla
presente legge con particolare riferimento a:
   a) promozione e coordinamento delle reti dei servizi;
   b) attivita' di  informazione  all'accesso  e  all'utilizzo  delle
prestazioni sociali;
   c) assistenza economica al singolo e alla famiglia;
   d) assistenza domiciliare;
   e) supporto alle situazioni di disagio e di fragilita' sociale;
   f) accesso ed eventuale gestione dei servizi residenziali.
  3. L'ambito territoriale del distretto sociale e' individuato dalla
conferenza di zona di cui all'art. 12.
  4.  Il  distretto  sociale  ha sede presso il comune con il maggior
numero di abitanti.
  5. Il piano triennale dei servizi sociali definisce  le  competenze
sia programmatorie che gestionali dei distretti sociali. I comuni che
ricomprendono  integralmente  il  territorio  di uno o piu' distretti
sociali gestiscono direttamente le funzioni  sociali.  Nei  distretti
formati  da  piu'  comuni  i programmi e la gestione dei servizi sono
trattati congiuntamente dai sindaci dei comuni afferenti al distretto
stesso.
  6. Per la gestione integrata  dei  servizi  sociali  nei  distretti
formati da piu' comuni si promuovono intese con le modalita' previste
dall'art. 11, comma 3.
  7.  Nell'ambito  delle  intese  di  cui al comma 6 sono definite le
modalita'  di  nomina  del  responsabile  del  distretto.  Il   piano
triennale  dei servizi sociali indica in modo dettagliato le funzioni
e le professionalita' adeguate.