Art. 13. Distretto sociale 1. Ai fini della gestione delle attivita' socio assistenziali di base la zona si articola in distretti sociali. Il distretto sociale e' ricompreso entro la delimitazione territoriale del distretto sanitario. 2. Il distretto sociale e' un presidio polivalente che, in modo coordinato ed integrato, realizza gli interventi previsti dalla presente legge con particolare riferimento a: a) promozione e coordinamento delle reti dei servizi; b) attivita' di informazione all'accesso e all'utilizzo delle prestazioni sociali; c) assistenza economica al singolo e alla famiglia; d) assistenza domiciliare; e) supporto alle situazioni di disagio e di fragilita' sociale; f) accesso ed eventuale gestione dei servizi residenziali. 3. L'ambito territoriale del distretto sociale e' individuato dalla conferenza di zona di cui all'art. 12. 4. Il distretto sociale ha sede presso il comune con il maggior numero di abitanti. 5. Il piano triennale dei servizi sociali definisce le competenze sia programmatorie che gestionali dei distretti sociali. I comuni che ricomprendono integralmente il territorio di uno o piu' distretti sociali gestiscono direttamente le funzioni sociali. Nei distretti formati da piu' comuni i programmi e la gestione dei servizi sono trattati congiuntamente dai sindaci dei comuni afferenti al distretto stesso. 6. Per la gestione integrata dei servizi sociali nei distretti formati da piu' comuni si promuovono intese con le modalita' previste dall'art. 11, comma 3. 7. Nell'ambito delle intese di cui al comma 6 sono definite le modalita' di nomina del responsabile del distretto. Il piano triennale dei servizi sociali indica in modo dettagliato le funzioni e le professionalita' adeguate.