Art. 14. Promozione e coordinamento funzionale degli altri soggetti che operano nei servizi sociali 1. La regione, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998 e secondo quanto disposto dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione sociale e lo sviluppo della cooperazione sociale), riconosce e promuove le cooperative sociali quali soggetti idonei per la gestione dei servizi alla persona nonche' per fornire opportunita' di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate e alle fasce deboli. 2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle I.P.A.B. quali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, anche a valenza sanitaria ed educativa. 3. Le I.P.A.B. concorrono all'attivita' dei servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito della programmazione regionale. A tal fine la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le linee guida sul ruolo delle I.P.A.B. in relazione alle finalita', sociali e socio-sanitarie. 4. La Regione riconosce e promuove come soggetti idonei alla gestione dei servizi sociali le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), nonche' le fondazioni e le istituzioni religiose che svolgono direttamente attivita' sociali. 5. La Regione, secondo i principi e le modalita' contenute nella legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), favorisce e promuove l'apporto e la coordinata utilizzazione delle associazioni senza fini di lucro all'interno della rete dei servizi sociali, riconoscendo al volontariato la funzione di utilita' sociale come espressione di effettiva partecipazione, di solidarieta' e di pluralismo sociale. 6. I comuni, secondo i requisiti stabiliti dalla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria) e successive modifiche e integrazioni, autorizzano i soggetti privati che, nelle varie forme organizzative e imprenditoriali, collaborano al raggiungimento delle finalita' assistenziali indicate dalla presente legge.