Art. 14.
                Promozione e coordinamento funzionale
        degli altri soggetti che operano nei servizi sociali
 
  1. La  regione,  ai  sensi  dell'art.  132,  comma  2  del  decreto
legislativo
 n. 112/1998 e secondo quanto disposto dalla legge regionale 1 giugno
1993,  n.  23  (norme  di  attuazione  per la promozione sociale e lo
sviluppo  della  cooperazione  sociale),  riconosce  e  promuove   le
cooperative sociali quali soggetti idonei per la gestione dei servizi
alla   persona   nonche'   per  fornire  opportunita'  di  lavoro  ed
integrazione sociale alle persone svantaggiate e alle fasce deboli.
  2. La Regione  riconosce  il  ruolo  svolto  dalle  I.P.A.B.  quali
soggetti  erogatori  di  servizi socio-assistenziali, anche a valenza
sanitaria ed educativa.
  3.  Le  I.P.A.B.  concorrono  all'attivita'  dei  servizi sociali e
socio-sanitari nell'ambito della programmazione regionale. A tal fine
la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge, emana le linee guida sul ruolo delle I.P.A.B.
in relazione alle finalita', sociali e socio-sanitarie.
  4. La Regione  riconosce  e  promuove  come  soggetti  idonei  alla
gestione  dei  servizi  sociali  le  organizzazioni  non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997,  n.  460  (riordino  della disciplina tributaria degli enti non
commerciali  e  delle  organizzazioni  non  lucrative   di   utilita'
sociale),  nonche'  le  fondazioni  e  le  istituzioni  religiose che
svolgono direttamente attivita' sociali.
  5. La Regione, secondo i principi e le  modalita'  contenute  nella
legge  regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato),
favorisce e promuove l'apporto e la  coordinata  utilizzazione  delle
associazioni  senza  fini di lucro all'interno della rete dei servizi
sociali, riconoscendo al volontariato la funzione di utilita' sociale
come espressione di effettiva partecipazione, di  solidarieta'  e  di
pluralismo sociale.
  6. I comuni, secondo i requisiti stabiliti dalla legge regionale 10
novembre  1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza
sulle strutture pubbliche e private per soggetti che  necessitano  di
particolare  assistenza  socio-sanitaria)  e  successive  modifiche e
integrazioni, autorizzano i soggetti privati che, nelle  varie  forme
organizzative  e imprenditoriali, collaborano al raggiungimento delle
finalita' assistenziali indicate dalla presente legge.