Art. 15. Estinzione delle I.P.A.B. 1. Le I.P.A.B., con amministrazione autonoma o gia' amministrate o concentrate negli enti comunali di assistenza, che svolgono le proprie attivita' sul territorio della regione, il cui fine sia venuto a mancare o che non abbiano piu' mezzi per il raggiungimento dei loro scopi, vengono dichiarate estinte dalla giunta regionale qualora non siano applicabili gli articoli del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 2. L'estinzione puo' essere disposta d'ufficio oppure su proposta: a) degli organismi di amministrazione delle istituzioni; b) del comune nel cui territorio si trova la sede o il patrimonio, anche parziale, dell'istituzione. 3. Sulla proposta di uno dei soggetti di cui al comma 2 deve essere acquisito il parere dell'altro soggetto. Il parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente. 4. Acquisito il parere di cui al comma 3, la giunta regionale provvede alla ricognizione della situazione finanziaria e patrimoniale, del personale dipendente, tramite il consiglio di amministrazione dell'istituzione; in mancanza del consiglio di amministrazione o qualora lo stesso non si attivi, la giunta regionale nomina un commissario. 5. La giunta regionale individua gli enti ed organismi subentranti all'I.P.A.B. soppressa cui trasferire il patrimonio e il personale e stabilisce le modalita' di consegna dei beni. 6. Gli enti subentranti, ove i fini dell'I.P.A.B. soppressa siano ancora attuali, utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essa derivanti per perseguire tali fini; qualora, invece, questi non siano piu' attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini sociali. 7. Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le I.P.A.B. estinte verra' inquadrato nei singoli organici dell'ente subentrante con effetto dalla data di estinzione, secondo le modalita' che verranno stabilite da ciascun ente interessato sulla base della qualifica posseduta alla predetta data e nel rispetto dei diritti acquisiti.