Art. 15.
                      Estinzione delle I.P.A.B.
 
  1. Le I.P.A.B., con amministrazione autonoma o gia' amministrate  o
concentrate  negli  enti  comunali  di  assistenza,  che  svolgono le
proprie attivita' sul territorio  della  regione,  il  cui  fine  sia
venuto  a  mancare o che non abbiano piu' mezzi per il raggiungimento
dei loro scopi, vengono dichiarate  estinte  dalla  giunta  regionale
qualora non siano applicabili gli articoli del capo VI della legge 17
luglio 1890, n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza).
  2. L'estinzione puo' essere disposta d'ufficio oppure su proposta:
   a) degli organismi di amministrazione delle istituzioni;
   b) del comune nel cui territorio si trova la sede o il patrimonio,
anche parziale, dell'istituzione.
  3. Sulla proposta di uno dei soggetti di cui al comma 2 deve essere
acquisito  il  parere  dell'altro  soggetto.  Il  parere  deve essere
espresso nel termine perentorio di trenta giorni decorsi  inutilmente
i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
  4.  Acquisito  il  parere  di  cui  al comma 3, la giunta regionale
provvede   alla   ricognizione   della   situazione   finanziaria   e
patrimoniale,  del  personale  dipendente,  tramite  il  consiglio di
amministrazione  dell'istituzione;  in  mancanza  del  consiglio   di
amministrazione  o  qualora  lo  stesso  non  si  attivi,  la  giunta
regionale nomina un commissario.
  5.  La giunta regionale individua gli enti ed organismi subentranti
all'I.P.A.B. soppressa cui trasferire il patrimonio e il personale  e
stabilisce le modalita' di consegna dei beni.
  6.  Gli  enti subentranti, ove i fini dell'I.P.A.B. soppressa siano
ancora attuali, utilizzano i beni e gli eventuali  proventi  da  essa
derivanti per perseguire tali fini; qualora, invece, questi non siano
piu' attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini sociali.
  7.  Il  personale  di  ruolo  o  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  in  servizio  presso  le   I.P.A.B.   estinte   verra'
inquadrato  nei  singoli  organici  dell'ente subentrante con effetto
dalla data di estinzione, secondo le modalita' che verranno stabilite
da ciascun ente interessato sulla base della qualifica posseduta alla
predetta data e nel rispetto dei diritti acquisiti.