Art. 16.
          Registro regionale degli enti pubblici e privati
                 e delle associazioni di assistenza
 
  1. E' istituito il registro degli enti pubblici e privati  e  delle
associazioni  di assistenza, dotati o meno di personalita' giuridica,
che svolgono la loro opera nel campo dell'assistenza sociale.
  2. Il registro si articola nelle seguenti sezioni:
   a) cooperazione sociale;
   b) fondazioni e istituzioni religiose;
   c) I.P.A.B.;
   d) organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  che  operano
nei servizi e della solidarieta' sociale;
   e)   soggetti   privati   che   svolgono   attivita'  nel  settore
socio-assistenziale;
   f) volontariato.
  3. Per l'iscrizione al registro la giunta regionale emana  apposite
linee  guida  che  tengano  conto  della  natura  associativa,  delle
finalita' economiche, dello stato patrimoniale delle  organizzazioni,
con  particolare  riferimento alla presenza o meno delle finalita' di
lucro.  Per  la  classificazione  delle  organizzazioni  private   si
applicano  le  norme  vigenti  in  materia  finanziaria. In base alla
natura delle attivita' da svolgere valgono i requisiti  di  cui  alla
legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni.
  4.  I  soggetti  gia'  iscritti al registro del volontariato di cui
all'art. 3 della legge  regionale  n.  15/1992  sono  automaticamente
iscritti nell'apposita sezione del presente registro.
  5.  I  soggetti gia' iscritti all'albo delle cooperative sociali di
cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/1993 sono  automaticamente
iscritti nell'apposita sezione del presente registro.
  6.  I  soggetti gia' iscritti all'albo regionale degli enti e delle
associazioni di assistenza, di cui all'art. 20 della legge  regionale
n. 21/1988 e successive modifiche e integrazioni sono automaticamente
iscritti nell'apposita sezione del presente registro.