Art. 16. Registro regionale degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza 1. E' istituito il registro degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza, dotati o meno di personalita' giuridica, che svolgono la loro opera nel campo dell'assistenza sociale. 2. Il registro si articola nelle seguenti sezioni: a) cooperazione sociale; b) fondazioni e istituzioni religiose; c) I.P.A.B.; d) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che operano nei servizi e della solidarieta' sociale; e) soggetti privati che svolgono attivita' nel settore socio-assistenziale; f) volontariato. 3. Per l'iscrizione al registro la giunta regionale emana apposite linee guida che tengano conto della natura associativa, delle finalita' economiche, dello stato patrimoniale delle organizzazioni, con particolare riferimento alla presenza o meno delle finalita' di lucro. Per la classificazione delle organizzazioni private si applicano le norme vigenti in materia finanziaria. In base alla natura delle attivita' da svolgere valgono i requisiti di cui alla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni. 4. I soggetti gia' iscritti al registro del volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 15/1992 sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro. 5. I soggetti gia' iscritti all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/1993 sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro. 6. I soggetti gia' iscritti all'albo regionale degli enti e delle associazioni di assistenza, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche e integrazioni sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro.