Art. 17. Effetti dell'iscrizione al registro regionale 1. I soggetti operanti in ambito socio-assistenziale iscritti al registro regionale di cui all'art. 16 concorrono alla realizzazione del sistema dei servizi sociali nei limiti e secondo le disposizioni di cui alla presente legge e del piano triennale dei servizi sociali; concorrono, altresi', con il loro contributo, alla programmazione e alla sua attuazione.