Art. 17.
            Effetti dell'iscrizione al registro regionale
 
  1.  I  soggetti  operanti in ambito socio-assistenziale iscritti al
registro regionale di cui all'art. 16 concorrono  alla  realizzazione
del  sistema dei servizi sociali nei limiti e secondo le disposizioni
di cui alla presente legge e del piano triennale dei servizi sociali;
concorrono,  altresi',  con il loro contributo, alla programmazione e
alla sua attuazione.