Art. 18.
                    Ruolo delle autonomie locali
                nella programmazione socio-sanitaria
 
  1. I comuni, singoli  o  associati  attraverso  le  conferenze  dei
sindaci  e  le  conferenze  di  zona,  definiscono,  d'intesa  con il
direttore  generale   dell'AUSL   competente   per   territorio,   la
programmazione   socio-sanitaria   tramite   i  piani  di  zona,  con
particolare riferimento a:
   a) priorita' degli interventi da effettuare;
   b) distribuzione territoriale dei servizi socio-sanitari  di  tipo
ambulatoriale,  domiciliare  e  residenziale  a  ciclo continuativo e
diurno.
  2. I piani e i programmi di cui al comma 1  individuano,  altresi',
le  imputazioni  di  spesa  attribuite  a ciascun soggetto nonche' le
modalita' di gestione della stessa sia sul piano  della  contabilita'
che  dei  centri  di  responsabilita'  e  di  costo. I comuni, previa
assunzione diretta dell'onere economico, possono richiedere, rispetto
ai livelli essenziali, di assistenza, ulteriori prestazioni sanitarie
concordandone con  l'azienda  le  modalita'  di  finanziamento  e  di
erogazione.