Art. 18. Ruolo delle autonomie locali nella programmazione socio-sanitaria 1. I comuni, singoli o associati attraverso le conferenze dei sindaci e le conferenze di zona, definiscono, d'intesa con il direttore generale dell'AUSL competente per territorio, la programmazione socio-sanitaria tramite i piani di zona, con particolare riferimento a: a) priorita' degli interventi da effettuare; b) distribuzione territoriale dei servizi socio-sanitari di tipo ambulatoriale, domiciliare e residenziale a ciclo continuativo e diurno. 2. I piani e i programmi di cui al comma 1 individuano, altresi', le imputazioni di spesa attribuite a ciascun soggetto nonche' le modalita' di gestione della stessa sia sul piano della contabilita' che dei centri di responsabilita' e di costo. I comuni, previa assunzione diretta dell'onere economico, possono richiedere, rispetto ai livelli essenziali, di assistenza, ulteriori prestazioni sanitarie concordandone con l'azienda le modalita' di finanziamento e di erogazione.