Art. 2. Destinatari 1. Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla presente legge, tutti i cittadini italiani residenti in Liguria, gli apolidi, gli stranieri, e i nomadi di cui alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 21 (interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi) che dimorano stabilmente nella Regione. 2. Fruiscono altresi' dei servizi sociali i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Liguria. 3. I cittadini italiani non residenti in Liguria, gli apolidi e gli stranieri che si trovano occasionalmente nel territorio della Regione, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessita' fino a quando non siano stati adottati o concordati con le autorita' competenti gli opportuni provvedimenti.