Art. 2.
                             Destinatari
 
  1.  Hanno  diritto  ad  usufruire dei servizi sociali, nei limiti e
secondo le modalita' di cui alla presente legge,  tutti  i  cittadini
italiani residenti in Liguria, gli apolidi, gli stranieri, e i nomadi
di  cui  alla  legge  regionale  27  agosto 1992, n. 21 (interventi a
tutela delle popolazioni zingare e nomadi) che  dimorano  stabilmente
nella Regione.
  2. Fruiscono altresi' dei servizi sociali i profughi, i rimpatriati
e  i  rifugiati  aventi  titolo all'assistenza secondo le leggi dello
Stato, dimoranti nei comuni della Liguria.
  3. I cittadini italiani non residenti in Liguria, gli apolidi e gli
stranieri  che  si  trovano  occasionalmente  nel  territorio   della
Regione,  sono  assistiti  temporaneamente  con  interventi  di prima
necessita' fino a quando non siano stati adottati o concordati con le
autorita' competenti gli opportuni provvedimenti.