Art. 20. Modalita' programmatorie, istituzionali e contabili per l'integrazione 1. I comuni e le aziende sanitarie devono adottare, nel rispetto delle specifiche competenze, programmi coordinati e forme di gestione integrata per le prestazioni fornite, sia in forma ambulatoriale che domiciliare o da presidi a ciclo residenziale e diurno, di cui all'articolo 19, comma 1. 2. Le forme di gestione integrata, in relazione a quanto disciplinate dalla presente legge, possono effettuarsi: a) attraverso la delega delle attivita' socio-assistenziali dai comuni alle aziende sanitarie, con totali oneri a carico dei comuni, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione di tali attivita' da parte dell'azienda sanitaria, che assume la gestione delle attivita' sociali dopo l'acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie; b) tramite l'adozione di accordi di programma, per particolari obiettivi individuati dai comuni d'intesa con l'azienda sanitaria, stabilendo procedure operative e protocolli assistenziali integrati, in cui sono definite per ciascun ente le prestazioni offerte e gli oneri a carico dello stesso, nonche' le modalita' di espletamento delle attivita' da parte del proprio personale, ivi compresa la verifica congiunta sulla qualita' e sugli esiti; c) con la costituzione di istituzioni o societa' miste di gestione tra azienda sanitaria e comuni in base alle disposizioni di cui al Capo VIII della legge n. 142/1990 e all'art. 15 della 1egge n. 41/1990.