Art. 20.
       Modalita' programmatorie, istituzionali e contabili per
                           l'integrazione
 
  1. I comuni e le aziende sanitarie devono  adottare,  nel  rispetto
delle specifiche competenze, programmi coordinati e forme di gestione
integrata  per le prestazioni fornite, sia in forma ambulatoriale che
domiciliare o da presidi  a  ciclo  residenziale  e  diurno,  di  cui
all'articolo 19, comma 1.
  2.   Le   forme  di  gestione  integrata,  in  relazione  a  quanto
disciplinate dalla presente legge, possono effettuarsi:
   a) attraverso la delega delle  attivita'  socio-assistenziali  dai
comuni  alle aziende sanitarie, con totali oneri a carico dei comuni,
ivi  compresi  quelli  relativi  al   personale   e   con   specifica
contabilizzazione  di tali attivita' da parte dell'azienda sanitaria,
che assume la gestione delle attivita'  sociali  dopo  l'acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie;
   b)  tramite  l'adozione  di  accordi di programma, per particolari
obiettivi individuati dai comuni d'intesa  con  l'azienda  sanitaria,
stabilendo  procedure operative e protocolli assistenziali integrati,
in cui sono definite per ciascun ente le prestazioni  offerte  e  gli
oneri  a  carico  dello  stesso, nonche' le modalita' di espletamento
delle attivita' da parte  del  proprio  personale,  ivi  compresa  la
verifica congiunta sulla qualita' e sugli esiti;
   c) con la costituzione di istituzioni o societa' miste di gestione
tra  azienda  sanitaria  e comuni in base alle disposizioni di cui al
Capo VIII della legge n.  142/1990  e  all'art.  15  della  1egge  n.
41/1990.