Art. 21.
       Dimensioni territoriali e operative per l'integrazione
                           socio-sanitaria
 
  1. In relazione a quanto disciplinato sulla razionalizzazione degli
assetti  produttivi  della  pubblica  amministrazione  dalla legge n.
59/1997, dalla legge n.  127/1997  e  dal  decreto  legislativo    n.
112/1998, in termini di funzionalita', produttivita' ed efficacia dei
servizi  alla  persona e particolarmente dove e' necessario integrare
prestazioni a carico di piu' enti, l'ambito territoriale ottimale per
l'integrazione  operativa  delle  attivita'  socio-sanitarie  e'   il
distretto  nel  quale  si  erogano  le prestazioni primarie. Il piano
triennale  dei  servizi  sociali  ed  il  piano  sanitario  regionale
definiscono  i  criteri  di  redazione dei protocolli operativi delle
attivita' integrate di cui all'art. 19, comma 1.
  2.    Nelle    procedure   per   l'erogazione   delle   prestazioni
socio-sanitarie, incomprese quelle ad alta integrazione sanitaria, la
valutazione, l'accesso e la gestione  dei  casi  in  assistenza  sono
effettuati  da  unita'  di  valutazione  multidisciplinari.  Il piano
triennale  dei  servizi  sociali  ed  il  piano  sanitario  regionale
definiscono,  nell'ambito  dei  protocolli  di  cui  al  comma  1, le
modalita' di costituzione, le  funzioni  e  le  professionalita'  dei
componenti di tali unita'.
  3.  L'unita'  di valutazione multidisciplinare formula, per ciascun
soggetto in assistenza, un progetto personale in  cui  sono  indicate
procedure  e protocolli assistenziali a cui gli operatori dei servizi
devono attenersi, effettuando verifiche periodiche sulla  qualita'  e
sugli esiti.