Art. 21. Dimensioni territoriali e operative per l'integrazione socio-sanitaria 1. In relazione a quanto disciplinato sulla razionalizzazione degli assetti produttivi della pubblica amministrazione dalla legge n. 59/1997, dalla legge n. 127/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998, in termini di funzionalita', produttivita' ed efficacia dei servizi alla persona e particolarmente dove e' necessario integrare prestazioni a carico di piu' enti, l'ambito territoriale ottimale per l'integrazione operativa delle attivita' socio-sanitarie e' il distretto nel quale si erogano le prestazioni primarie. Il piano triennale dei servizi sociali ed il piano sanitario regionale definiscono i criteri di redazione dei protocolli operativi delle attivita' integrate di cui all'art. 19, comma 1. 2. Nelle procedure per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, incomprese quelle ad alta integrazione sanitaria, la valutazione, l'accesso e la gestione dei casi in assistenza sono effettuati da unita' di valutazione multidisciplinari. Il piano triennale dei servizi sociali ed il piano sanitario regionale definiscono, nell'ambito dei protocolli di cui al comma 1, le modalita' di costituzione, le funzioni e le professionalita' dei componenti di tali unita'. 3. L'unita' di valutazione multidisciplinare formula, per ciascun soggetto in assistenza, un progetto personale in cui sono indicate procedure e protocolli assistenziali a cui gli operatori dei servizi devono attenersi, effettuando verifiche periodiche sulla qualita' e sugli esiti.